Gli studenti universitari per richiedere prestazioni agevolate all’università e/o agli enti per il diritto allo studio universitario devono presentare il modello ISEEU come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Tale decreto, al fine di garantire il diritto allo studio universitario, prevede delle modifiche rispetto a quanto disciplinato dal D.Lgs. 109/98 successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
Lostudente viene sempre attratto nel nucleo dei propri genitori e a meno che:
Perchè, ai fini ISEU, lo studente possa essere considerato nucleo a se stante, le condizioni devono ricorrere entrambe.
Ai fini ISEE, lo studente è considerato nucleo a se stante quando, oltre a risiedere in abitazione diversa da quella del nucleo di origine, possiede redditi superiori a Euro 7.760.
Il nucleo dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
In assenza di separazione legale o divorzio (Separazione di fatto), il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori
Nel caso in cui lo studente sia attratto nel nucleo dei genitori, occorre:
La DSU predisposta per gli Enti per il diritto allo studio NON deve essere trasmessa all’INPS
Il Patrimonio Mobiliare posseduto all’estero deve essere valutato in base al tasso di cambio medio dell’Euro nell’anno di riferimento.
I valori che devono essere utilizzati per il cambio possono essere acquisiti nei siti:
Al Patrimonio Immobiliare posseduto in Italia alla data del 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU occorre aggiungere il valore dei Fabbricati posseduti all’estero.
Il valore si determina in modo convenzionale attribuendo agli immobili il valore di 500 Euro mq di superficie.
Ai redditi dichiarati nella DSU presentata all’INPS devono essere aggiunti:
Ai fini del calcolo dell’ISEEU (diversamente dall’ISEE standard) i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare dei fratelli e delle sorelle dello studente devono essere considerati nella misura del 50%.
Se vengono meno le condizioni originali che hanno consentito l’erogazione di servizi a tariffa ridotta, a differenza dell’ISEE, lo studente E’ TENUTO a comunicare le modifiche che hanno fatto venir meno le condizioni di favore.
Il residente all’estero non può presentare la DSU ai fini ISEE ed essere inserito nella banca dati dell’INPS.
Anche gli studenti residenti all’estero sono tenuti a predisporre l’ISEEU.
Nella DSU predisposta ai fini ISEEU devono essere inseriti i redditi del nucleo familiare del Paese di origine dello studente e la relativa composizione del nucleo stesso.