Da oggi è attivo il sito sul reddito di cittadinanza, alla pagina redditodicittadinanza.gov.it, è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate su cos’è il beneficio, i requisiti necessari per richiederlo e l’iter da seguire per ottenerlo: presentare la domanda, ritirare la carta, sottoscrivere i patti per il lavoro e l’inclusione sociale.
All’interno del sito è possibile trovare anche una sezione apposita dedicata agli incentivi riconosciuti alle imprese che assumono i beneficiari del bonus. A partire dal 6 marzo, oltre che dal sito internet dedicato, i cittadini che vorranno presentare la richiesta potranno rivolgersi anche agli uffici dei centri di assistenza fiscale (CAF).
In caso di comunicazione positiva l’informazione sarà trasmessa anche alle Poste che, in un tempo stimato in circa 10 giorni, comunicherà a sua volta la data dell’appuntamento presso l’ufficio postale di competenza per ritirare la card. La consegna deve essere fatta personalmente a chi ha richiesto la card.
Il beneficio economico è articolato nel seguente modo:
– una parte integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di cittadinanza),
– l’altra parte, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo del RdC non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza.
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista nel caso della Pensione di cittadinanza.
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti.
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione Europea, oppure, suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. È, inoltre, necessario essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
– un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
– un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
– un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità).
– un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
– autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
– navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.