Il Modello 730

PRIMA LO PRESENTI PRIMA OTTERRAI IL RIMBORSO

ATTENZIONE! i nuovi termini per la presentazione e il relativo rimborso;

        • 17 giugno per le dichiarazione presentate entro il 31 maggio per i dipendenti  e sulla pensione di  agosto per i pensionati
        • 1 luglio per i modelli presentati entro il 20 giugno
        • 23 luglio per i modelli presentati entro il 15 luglio 
        • 16 settembre per il modelli presentati tra il 16 luglio e il 31 agosto
        • 30 settembre per i modelli presentati dal 1 al 30 settembre

ATTENZIONE!! Obbligo di presentazione del mod.730 per i lavoratori che hanno percepito la CASSA INTEGRAZIONE

https://youtu.be/4yrU6oyxtIU

 

Nuove aliquote d’imposta e scaglioni di reddito

Aliquota Reddito per scaglioni  
  fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 3.450,00  + 25% parte eccedente 15.000
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 50000,00 6.700,00 + 39% parte eccedente 28.000,00
  oltre euro 50.000,00 14.400,00 + 43% parte eccedente 50.000,00

 

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730 cogliendo i seguenti vantaggi:

  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o sulla pensione, a partire dal mese di luglio per i lavoratori e agosto per i pensionati
  • le eventuali somme dovute a titolo di imposta, (IRPEF addizionali e cedolare secca), sono trattenute direttamente sulla retribuzione o sulla  pensione

I principali documenti da esibire sono:

  • la Certificazione Unica (ex CUD) e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  •  gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

  1. Chi può presentare il mod.730
    Possono utilizzare il modello 730, i contribuenti che nell’anno precedente la dichiarazione sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio dell’anno in corso; – a un Caf-dipendenti, come il CAF UIL o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2023 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
    • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2024 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.
  2. Presentazione tramite CAF UIL Lombardia

    Per la presentazione del modello al CAF UIL, così come previsto dalle istruzioni ministeriali, il contribuente dovrà fornire l’eventuale delega (link) per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata, per la verifica dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. VISTO DI CONFORMITA’ Per garantire il contribuente nei suoi adempimenti dichiarativi, Il CAF ha l’obbligo di legge,  di apporre il visto di conformità, che consiste nella verifica della corrispondenza tra il dato riportato in dichiarazione e quanto contenuto nel  documento visionato e prodotto dal contribuente, il tutto nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto il contribuente deve sempre esibire al Caf la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.(riportato dalle istruzioni ministeriali) Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. VANTAGGI SUI CONTROLLI Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre

  3. Mod.730 rettificativo

    Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un mod. 730 “rettificativo”.

  4. Modello 730 integrativo

    Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

    A. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

    1. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

    • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2022, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2022 può essere presentato entro il 30 novembre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2023 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore) oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
    1. Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

    1. Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

    Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

    1. Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022. Il modello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato:

    • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

    La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.