ATTENZIONE! i nuovi termini per la presentazione e il relativo rimborso;
ATTENZIONE!! Obbligo di presentazione del mod.730 per i lavoratori che hanno percepito la CASSA INTEGRAZIONE
MODULI
Aliquota | Reddito per scaglioni | |
fino a euro 28.000,00 | 23% | |
Oltre euro 28.000,00 | fino a euro 50000,00 | 35% |
oltre euro 50.000,00 | 43% |
I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730 cogliendo i seguenti vantaggi:
I principali documenti da esibire sono:
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.
Per la presentazione del modello al CAF UIL, così come previsto dalle istruzioni ministeriali, il contribuente dovrà fornire l’eventuale delega (link) per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata, per la verifica dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate. Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. VISTO DI CONFORMITA’ Per garantire il contribuente nei suoi adempimenti dichiarativi, Il CAF ha l’obbligo di legge, di apporre il visto di conformità, che consiste nella verifica della corrispondenza tra il dato riportato in dichiarazione e quanto contenuto nel documento visionato e prodotto dal contribuente, il tutto nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto il contribuente deve sempre esibire al Caf la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.(riportato dalle istruzioni ministeriali) Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. VANTAGGI SUI CONTROLLI Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un mod. 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2022. Il modello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato:
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.