Da non dimenticare le nuove date di esenzione dal pagamento del canone tv per il secondo semestre. Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva di non possesso della tv per essere esentati dal pagamento del secondo semestre del canone.

E’ importante ricordare che persone che hanno compiuto 75 anni e che dispongono di un reddito annuo non superiore a 6.713,98 euro (per le richieste relative agli anni fino al 2017) e a 8.000 euro (per le richieste relative dal 2018 in poi), sono esonerate dal pagamento del canone.

Anche in questo caso, come per l’esonero di non possesso della TV, è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva, dichiarando di possedere i seguenti requisiti:
Età superiore a 75 anni
Reddito entro le soglie previste
Possedere uno o più apparecchi televisivi nella casa di residenza (l’esonero non è valido per gli apparecchi in case diverse rispetto a quella di residenza)

Ma attenzione: chi ha compiuto i 75 anni entro il 31 gennaio 2019 ha diritto all’esonero per l’intero anno; chi compie gli anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio, potrà beneficiare dell’esenzione solamente nel 2° semestre. Inoltre se le condizioni di esenzione sono rimaste invariate è previsto il rinnovo automatico dell’esenzione senza dover consegnare nuovamente la dichiarazione. Se le condizioni di esenzione sono invece cambiate, la situazione è questa: nel caso di requisiti non più validi, è necessario presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti (si tratta della sezione II del modello usato per la dichiarazione).

È opportuno considerare anche che a seguito della domanda ci sarà comunque da attendere i tempi tecnici per la messa in atto dell’esonero. In genere, per le richieste inviate entro la prima metà del mese, l’addebito del canone in bolletta viene bloccato a partire dal mese successivo. Se, invece, la domanda viene inoltrata durante la seconda metà del mese, allora sarà necessario aspettare due mesi.

Come chiedere il rimborso di quanto pagato, ma non dovuto
E’ necessario presentare una domanda di rimborso   contenente anche la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti previsti dalla legge per l’anno in cui si chiede l’esenzione. Se invece il canone non dovuto è stato pagato non tramite bolletta elettrica, ma tramite altre modalità, come ad esempio il modello F24, oltre alla dichiarazione sostituiva per il non possesso della tv (Modello esenzione canone ) è necessario compilare il modello specifico-indicando la causale 1.

Riassumiamo le modalità di presentazione

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web per il tramite di intermediari abilitati quale sono i CAF.

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

 

Riassumiamo termini di presentazione

  • Dichiarazione di non detenzione – Quadro A
DATA PRESENTAZIONE PERIODO EFFICACIA
Da 01/02 a 30/06 Secondo semestre anno presentazione
Da 01/07 al 31/01 anno successivo Intero anno successivo
  • Dichiarazione di addebito su altra utenza – Quadro B

Può essere presentata in qualunque momento dell’anno, non va ripresentata ogni anno e ha effetto, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati (campo “data inizio” del modello).

DATA INIZIO PERIODO PER CUI NON E’ DOVUTO IL CANONE
01/01 INTERO ANNO
Da 02/01 a 01/07 a partire dal secondo semestre
Dal 02/07 al 01/01 anno successivo non è dovuto dall’anno successivo
  • Dichiarazione di variazione dei presupposti – Quadro C

La dichiarazione di variazione dei presupposti, che comporta l’addebito del canone, ha effetto dal mese in cui è presentata.

 

 

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