Il Modello Redditi

Per tutti i contribuenti il CAF UIL può provvedere all’invio telematico dei modelli REDDITI “persone fisiche” e delle altre dichiarazioni relative a società ed enti di qualsiasi natura.

Che cos’è il modello REDDITI

Il modello Unico è un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Come è fatto il modello REDDITI

Il Modello REDDITI 2023 Persone Fisiche si articola a sua volta in tre modelli, a seconda del loro utilizzo:

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;

Chi deve utilizzare il modello REDDITI

Sono obbligati alla presentazione del modello Unico 2023 i contribuenti tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

dei redditi;
dell’IVA;
dell’IRAP.

Le novità di quest’anno

La dichiarazione dei redditi Mod.REDDITI/2023 presenta delle novità, tra cui in particolare:

l’anticipo dei termini di presentazione della dichiarazione e dei versamenti d’imposta;
la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni inviate dall’Amministrazione finanziaria;

la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;

l’invio di eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente all’intermediario abilitato abilitato nel caso in cui è stata trasmessa dallo stesso. In tal caso l’intermediario ha l’obbligo di informare direttamente il contribuente;

l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef;

la possibilità per tutti i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2007.

Esonero dalla dichiarazione

Alcune fasce di contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Non siete obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi se avete posseduto:

redditi di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelli per i quali è obbligatoria la tenuta delle scritture contabili, per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non dovete tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;

solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;

solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se avete chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;

solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti da più soggetti, ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordo-muti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive
dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00);

solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);

solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
Se non siete obbligati a tenere scritture contabili, siete in ogni caso esonerati dalla dichiarazione se in relazione al reddito complessivo, al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell’imposizione (art. 11 del TUIR) e della deduzione per familiari a carico (articolo 12 del TUIR), avete
un’imposta lorda che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33

Contribuenti obbligati alla presentazione

E’ obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi chi ha conseguito redditi nell’anno 2023 e non
rientrate nelle condizioni di esonero sopra indicate. In particolare:

se siete obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiate conseguito alcun reddito;

se siete lavoratori dipendenti ed avete cambiato datore di lavoro e siete in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;

se siete lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti avete percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;

se siete lavoratori dipendenti e vi sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2023);

se siete lavoratori dipendenti ed avete percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

se avete conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);

se siete lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati e non vi sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;

se avete conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Come è composto il modello REDDITI

Il Modello UNICO 20014 Persone Fisiche si articola a sua volta in tre modelli, a seconda del loro utilizzo

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;

Il Modello Unico per la dichiarazione dei redditi è composto da:

FASCICOLO 1 (che deve essere utilizzato da ogni contribuente) che contiene:

IL FRONTESPIZIO, costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali, la seconda e la terza che contengono informazioni personali e relative alla propria dichiarazione (tipo di dichiarazione; altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF; scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF; sottoscrizione della dichiarazione); i quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi di fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RN (calcolo
dell’IRPEF), Prospetto dei familiari a carico, RP (oneri), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta) e RX
(versamenti);

FASCICOLO 2 che contiene:
i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio); le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
FASCICOLO 3 che contiene:
i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA.

Presentazione della dichiarazione

I contribuenti persone fisiche, non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione Modello Unico 2007, possono consegnare la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale:

agli uffici postali;

alle banche convenzionate;

agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti per la compilazione della dichiarazione, che ne cureranno la presentazione per via telematica;
agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati);
direttamente all’Agenzia delle Entrate, qualora decidano di avvalersi del servizio telematico Entratel o Internet.
È importante ricordare, invece, che il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione REDDITI 2020 Persone Fisiche esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, se:

è tenuto alla presentazione della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto;
è tenuto alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.
Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (cfr. Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).
PRESENTAZIONE AL CAF

Se il contribuente presenta la dichiarazione ad un CAF, deve:

consegnare la propria dichiarazione originale sottoscritta;
conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella del CAF che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione nonché i documenti da quest’ultimo rilasciati.
Il contribuente dovrà aver cura di consegnare la dichiarazione da lui compilata al CAF per la trasmissione telematica in tempo utile per consentire allo stesso di svolgere tale servizio entro il 31 luglio 2007. Resta ferma la facoltà del CAF di accettare o meno l’incarico.
Il CAF è invece obbligato a trasmettere in via telematica sia le dichiarazioni da lui predisposte, sia quelle a lui consegnate già compilate dai contribuenti, per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica, anche se gli sono state consegnate successivamente al termine previsto per la presentazione telematica. Per tale servizio il CAF può richiedere un corrispettivo.

Termini di presentazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI 2021 Persone Fisiche
deve essere presentato entro i termini seguenti:

dal 2 maggio 2023 (il 1° maggio è festivo) al 2 luglio 2023 (il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è domenica) se la presentazione viene effettuata per il tramite di una banca o di un ufficio postale;

entro il 31 luglio 2023, se la presentazione avviene in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Versamenti:Terminini e modalità

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio. Per l’anno 20200il versamento relativo al mese di giugno va effettuato entro il 18 giugno 2023 in quanto il 16 e il 17 giugno sono rispettivamente sabato e domenica.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2020 e prima rata di acconto per il 2021) nel periodo dal 19 giugno al 16 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Acconto Addizionale Comunale all’Irpef dovuto per l’anno 2023

Da quest’anno è dovuto l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2021, introdotto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 296 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 142.

Si ricorda che, per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non vanno effettuati i versamenti delle singole imposte (comprese le addizionali) che non superano ciascuno euro 12,00.

I contribuenti non titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con il modello di pagamento unificato F24, presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o le banche convenzionate.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:

presso le banche si possono utilizzare assegni bancari e circolari;

presso i concessionari sono ammessi assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari;

presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire pagamenti tramite carta Pago Bancomat;

negli uffici postali è ammesso l’uso di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat.
Nel caso in cui gli assegni risultino anche parzialmente scoperti o comunque non pagabili, il versamento si considera omesso.

Nuove aliquote d’imposta e scaglioni di reddito

Aliquota Reddito per scaglioni
fino a euro 15.000,00 23% sull’intero importo
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 3.450,00  + 25% parte eccedente 15.000
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 50000,00 6.700,00 + 39% parte eccedente 28.000,00
oltre euro 50.000,00 14.400,00 + 43% parte eccedente 50.000,00

 

Correzione nei termini

Modello 730/2021

Se avete già presentato il Modello 730 e vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni a detto modello, potete farlo in diverse modalità, in riferimento al tipo di dati che intendete modificare:

potete presentare entro il 31 ottobre 2023, al CAF un nuovo Mod. 730, con la relativa documentazione ovvero, entro il 31 luglio 2021 un modello UNICO 2007 Persone Fisiche, quando le modifiche da apportare comportano un rimborso o un minor debito (ad esempio per oneri non precedentemente indicati);
potete presentare entro il 31 luglio 2023 un modello REDDITI 2023 Persone Fisiche, quando le modifiche comportano un debito o un minor credito (ad esempio redditi non indicati in tutto o in parte), e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Modello REDDITI 2020

Se prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione vi trovate nella necessità di apportare delle correzioni alla dichiarazione già presentata, potete farlo presentando un nuovo Modello REDDITI, compilato in ogni sua parte, sostitutivo del precedente, con le modalità indicate in APPENDICE, voce “Correzione del Modello REDDITI nei termini”, avendo cura di barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.
Se la dichiarazione correttiva viene presentata ad un intermediario abilitato, questi avrà cura di rilasciare al contribuente l’originale della nuova dichiarazione a lui consegnata per la successiva trasmissione, compilando l’apposita sezione “Impegno alla presentazione telematica” dove viene indicata la data dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.

Dichiarazione integrativa

Dopo la scadenza del termine di presentazione del Modello UNICO, se intendete apportare delle correzioni alla dichiarazione (Modello 730 o Modello REDDITI) potete presentare una dichiarazione integrativa.