La proroga riguarda anche il termine di presentazione delle dichiarazioni correttive nei termini o le dichiarazioni integrative per correggere omissioni o errori commessi in anni precedenti.

Coloro che non dovessero presentare entro il termine del 10 dicembre  il modello REDDITI PF 2020, avranno sempre l’opportunità di presentare la dichiarazione – cosiddetta “tardiva” – entro e non oltre 10 marzo 2021 ( ossia entro i 90 giorni a partire dall’11 dicembre 2020).   

Per le persone fisiche non titolari di Partita IVA non è prevista alcuna proroga per il versamento dell’acconto o unica rata Irpef o Cedolare Secca. Il termine è scaduto il 30 novembre, ma i ritardatari possono rimediare versando in ritardo le imposte dovute usufruendo del ravvedimento operoso che prevede sanzioni ridotte.

Il decreto “Ristori quater” rinvia al 10 dicembre anche il versamento della seconda o unica rata d‘acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, ma solo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia.

Per questi soggetti il termine di versamento è prorogato ulteriormente al 30.04.2020 a condizione che abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

Per gli stessi soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse e che svolgono una delle attività indicate nell’Allegato 1 e 2 del Decreto Ristori e Ristori-Bis oppure che gestiscono ristoranti operanti nelle zone arancione (zone rosse o arancioni individuate alla data del 26 novembre), il termine di versamento, indipendentemente dal fatturato e dai ricavi o compensi, è prorogato al 30 aprile 2021.

Nulla cambia per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), in quanto è riconfermato il differimento del termine dei versamenti al 30 aprile 2020, così come disposto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori-Bis e Ter alle condizioni dettate dai rispettivi decreti.