La Legge di Bilancio 2020 ha accorpato IMU e TASI. La nuova IMU si applica in tutti i comuni, tranne in Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che mantengono l’autonomia impositiva.
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:
Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli e non è confermata l’assimilazione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell’IMU.
Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento sino all’1,14 per cento, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Negli anni successivi è solo possibile ridurre la maggiorazione, mentre resta esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
Per l’abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fino al 2019 soggetti solo alla TASI, è fissata un’aliquota allo 0,1 per cento fino al 2021, che i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all’azzeramento, mentre dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall’imposta.
Confermate le seguenti riduzioni:
Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 in due rate con scadenza:
* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
* Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.
Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:
Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli: