IMU
• Visura catastale
• Atto di acquisto
• Atto di donazione o copia della successione.
• Eventuale contratto comodato per gli immobili concessi in uso gratuito a familiari
• Eventuale contratto di affitto
• In caso di terreni edificabili, valore dell’area al 1° gennaio dell’anno considerato
La Legge di Bilancio 2020 ha accorpato IMU e TASI. La nuova IMU si applica in tutti i comuni, tranne in Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che mantengono l’autonomia impositiva.
Chi deve pagare l’IMU?
Il versamento della tassa IMU è dovuto da coloro che sono in possesso degli immobili indicati nell’articolo 2 del Dlgs 504 del 1992, ovvero:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
PIÙ PRECISAMENTE L’IMU È OBBLIGATORIA PER CHI È:
- proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione “di lusso”);
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 2020, nel caso dell’ex coniuge l’assimilazione ad abitazione principale è legata all’affidamento dei figli e non è confermata l’assimilazione per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritto all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell’IMU.
Sia per i fabbricati che per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, e i comuni possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
Per l’abitazione principale di lusso l’aliquota è fissata allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.
Confermate le seguenti riduzioni:
- riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
- riduzione al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Beneficio che si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge con figli minori.
- riduzione al 75% dell’aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a canone concordato.
Quando e come si paga l’IMU?
Si paga con bollettino di conto corrente postale o con modello F24 in due rate con scadenza:
- 16 giugno
- 16 dicembre dell’anno di riferimento.
* Nel caso però in cui i suddetti termini coincidano con un giorno festivo o prefestivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo utile.
* Se la scelta ricade sulla rata unica, l’IMU va versata entro il 16 giugno.
Chi non deve pagare l’IMU?
Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dal pagamento dell’IMU i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze. Quindi le uniche abitazioni principali per cui è ancora dovuta l’imposta sono quelle accatastate nelle cosiddette categorie “di lusso”: A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Ciò significa che mancando anche uno di questi due requisiti, dimora fisica o residenza anagrafica, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e in quanto tale soggetto a IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono invece esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2, l’esenzione dall’IMU vale soltanto per una.
Inoltre l’IMU non deve essere pagata per i seguenti immobili:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- gli alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Ma i casi di esenzione non finiscono qui. Dal 2016 infatti sono esenti dall’IMU anche i terreni agricoli ubicati nei Comuni elencati nella Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze datata 14 giugno 1993. In più sono esenti i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori indicati nell’allegato A della legge 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.