Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l’ISE (indicatore della situazione economica) e l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L’ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l’ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il reddito “medio” è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un’abitazione in locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l’applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

La disciplina prevede:

  • la redazione, da parte del cittadino, di un’unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione va redatta esclusivamente secondo il tracciato previsto dal modello-tipo, puo’ essere presentata in qualunque momento dell’anno, ma, se non contiene i dati sulla situazione reddituale relativa all’anno solare precedente quello della presentazione, l’Ente erogatore ha facolta’ di richiedere una dichiarazione aggiornata;
  • la presentazione di tale dichiarazione, da parte del cittadino, direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio, mentre la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente erogatore;
  • la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo diverse modalità:
  1. consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
  2. trasmettendola all’Ufficio, completa della sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di riconoscimento;
  3. rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto all’Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
  • la possibilità di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche;
  • l’assistenza, per la compilazione della dichiarazione, da parte degli Enti riceventi;
  • il rilascio, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un’attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell’ISEE;
  • l’utilizzo dell’attestazione e della dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, da parte di ogni componente il nucleo per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità: sono escluse le prestazioni previdenziali, nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno di invalidità civile; la pensione sociale, la pensione e l’assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e assimilate;
  • il calcolo dell’indicatore della situazione economica (ISE) e dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che vengono messi a disposizione, da parte dell’INPS, ai componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
  • il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante – anche ai fini del suo successivo utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare – di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a:
  1. nucleo familiare del dichiarante
  2. indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo;
  3. valore della scala di equivalenza applicato;
  4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto;
  5. attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall’Ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata;
  6. data di trasmissione dei dati da parte dell’Ente;
  7. denominazione dell’Ente;
  8. data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica;
  9. data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica.
  • la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell’erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
  • i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell’INPS e della Guardia di Finanza, compresi quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.