EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISCHIO SISMICO

La detrazione è pari a 110% delle spese sostenute

  • dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 
  • dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e per i proprietari di abitazioni composte da due a quattro unità distintamente accatastate purché alla data del 30/06/2022 abbiano eseguito almeno il 60% dei lavori

La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici, schermature solari, di micro-cogeneratori e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali dell’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. Ammontare delle spese non superiore a 60.000 euro per ogni unità dell’edificio.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare delle spese non superiore a 30.000 euro per ogni unità dell’edificio comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
  • Interventi sugli edifici singoli per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Ammontare della spesa non superiore a 30.000 euro comprese le spese per lo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.
  • La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici, schermature solari, di micro-cogeneratori e per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati.

in cinque anni per:

  1. REQUISITO

    Gli interventi eseguiti devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato che assevera tale attestazione.

    La percentuale di detrazione del 110% si applica anche alle spese di ristrutturazione finalizzate alla riduzione del rischio sismico per gli immobili ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3 sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022.

    Dal 2021 è possibile applicare il 110% anche alle spese sostenute per gli  interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del TUIR).

  2. PER USUFRUIRNE
    • ottenere dal Caf il visto di conformità sulla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla normativa
    • l’invio telematico della comunicazione della scelta operata all’Agenzia delle Entrate.
  3. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI
  4. CONDOMINI
    • Per i lavori su parti comuni del condominio (anche minimo), la detrazione è attribuita ai condomini, in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali o secondo diversi criteri previsti dal codice civile. Per il condominio minimo non è necessario, al fine dell’agevolazione, il rilascio del CF da parte dell’Agenzia.
    • Considerato che la norma attribuisce la detrazione per i lavori svolti dai condomìni, la circolare ADE n. 24/2020 esclude la detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
    • Se l’ intervento è effettuato sulle parti comuni del condominio e quest’ultimo è per almeno 50% della superficie ad uso residenziale, possono usufruire dell’ agevolazione possessori o detentori delle unità immobiliari (compresi immobili strumentali e beni merce) che compongono l’edificio, e quindi sia soggetti Irpef sia soggetti Ires. 
  5. PERSONE FISICHE
    • la norma ammette al beneficio le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e le persone fisiche (non esercenti attività di impresa arti e professioni),  solo per interventi riferiti a tutte le tipologie di abitazione purché facenti parte di edifici con più unità immobiliari. Per  gli interventi realizzati  su  edifici  unifamiliari  o  sulle  unità  immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati  su un massimo di due unità immobiliari. Questa limitazione non vale per gli interventi antisismici né per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
    • condomini per qualsiasi tipologia di immobile
    • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  6. SOGGETTI ESCLUSI DALLA DETRAZIONE

    SOGGETTI CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE SUPERBONUS 110%

    Con possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura

    • Titolari di redditi a tassazione separata o imposta sostitutiva (es. forfetari)
    • I soggetti in ‘no tax area’, ovvero quando l’imposta lorda non è dovuta

    Con preclusione anche dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

    • Soggetti che non possiedono redditi imponibili (es. soggetti non fiscalmente residenti in Italia) che detengono l’immobile in comodato o locazione

IMMOBILI INTERESSATI

  • L’articolo 119 D.L. 34/2020, non indica espressamente la tipologia di immobili oggetto dell’ agevolazione, tuttavia esclude espressamente il super bonus per gli interventi eseguiti su immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
  • La circolare 24/2020 AdE, chiarisce che gli interventi sia quelli trainanti sia quelli trainati devono essere realizzati su :
  • edifici residenziali unifamiliari (unica unità immobiliare) e relative pertinenze:
  • Di proprietà esclusiva 
  • funzionalmente indipendente (dotata di impianti ad uso autonomo/esclusivo)
  • con uno o più accesso autonomo dall’esterno (un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal cortile o giardino di proprietà esclusiva);
  • destinato ad abitazione di un singolo nucleo familiare 
  • Agenzia delle entrate ha esplicitamente negato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici unifamiliari privi di sistema di riscaldamento (ad esempio case rurali).
  • unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accesso autonomo dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari, nonché relative pertinenze 
  • circolare 24/2020 chiarisce che in questo caso deve verificarsi la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno. Non rileva, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare, di cui fanno parte le unità immobiliari, sia costituito o meno come condominio o disponga di parti comuni con le altre unità abitative 
  • Parti comuni di edifici condominiali .
  • Con circolare 24/2020 si chiarisce che le spese per lavori su parti comuni sono agevolabili solo se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza e pertanto se la superficie complessiva dell’unità residenziali che compongono l’edificio: 
  • è superiore al 50% possono usufruire della detrazione anche il proprietario e detentore di unità non residenziali; 
  • non superiore al 50% la detrazione per i lavori su parti comuni e messa solo in capo ai possessori o detentori delle unità residenziali .
  • la detrazione spetta anche ai soggetti possessori o detentori di sole sue pertinenze (es. box, cantine).
  • Gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici condominiali possono beneficiare della ‘maxi detrazione’ solo come ‘interventi trainati’ , pertanto l’intervento trainante deve essere necessariamente eseguiti sulle parti comuni del condominio .

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi sostenuti (presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dei professionisti incaricati);

il visto di conformità è rilasciato:

  • Dai CAF  come ad esempio il CAFUIL
  • dagli iscritti negli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

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