Bonus mobili per lavasciuga classe A
15 Febbraio 2019Con la risposta n. 245/2019 all’interpello di un contribuente sull’applicazione del cosiddetto Bonus mobili e grandi elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta anche per l’acquisto di lavasciuga di classe energetica A.
Bonus Mobili: elettrodomestici agevolabili
Il dubbio nasceva dal fatto che questo tipo di elettrodomestici non è espressamente compreso nell’elenco degli apparecchi agevolabili riportato nella guida fiscale delle Entrate.
In più, per le lavasciuga biancheria la massima classe energetica è la A (cfr. Direttiva 96/60/CE), mentre teoricamente la normativa richiede l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Le Entrate hanno confermato l’interpretazione fornita dal contribuente, secondo la quale la detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta anche in caso di acquisto di una lavasciuga biancheria in classe energetica A, essendo tali elettrodomestici considerati alla stregua delle lavatrici, o asciugatrici, come “grandi elettrodomestici”.
Dunque anche sull’acquisto della lavasciuga in classe A è fruibile la detrazione fiscale prevista nella misura del 50% per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il Bonus Mobili spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nel fornire la propria risposta interpretativa, le Entrate chiariscono che l’elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria dei “grandi elettrodomestici” di cui all’Allegato II del D.Lgs. n. 49 del 2014, deve essere considerato meramente esemplificativo e non esaustivo.
In ultima analisi, considerato che la disposizione normativa deve essere intesa ad agevolare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione in oggetto, nel rispetto degli altri requisiti richiesti, possa trovare applicazione anche per le spese sostenute per l’acquisto di una lavasciugatrice di classe A, attualmente massima classe di efficienza energetica per tale elettrodomestico.
Bonus facciate con spesa pluriennale In base alla formulazione del bonus facciate contenuta nell’articolo 25 del ddl di Bilancio, la detrazione si applica alle spese documentate e sostenute nel 2020.
Quindi, per i lavori (anche di manutenzione ordinaria) relativi alla sistemazione della facciata condominiale che verranno effettuati e pagati nel 2020, si applica la detrazione al 90% prevista dal bonus.
Per quanto riguarda il 2021, in mancanza di eventuali proroghe, si tornerà alle regole precedenti, per cui ai lavori si potranno eventualmente applicare le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie: anche questa misura, tuttavia, dipenderà dalle eventuali proroghe (a regime, la detrazioni ristrutturazioni è al 36%, ma negli ultimi anni è sempre stata prorogata restando al 50% su un tetto di spesa di 96mila euro).
Bonus TV dal 18 dicembre 2019
Chi acquista un nuovo televisore o un apparecchio (ad esempio un decoder) adatto a ricevere il segnale radiotelevisivo, dal prossimo 18 dicembre avrà diritto al cosiddetto bonus TV, per agevolare l’adeguamento al nuovo standard DVB-T2.
Si tratta di uno sconto all’atto dell’acquisto pari a 50 euro (IVA compresa), oppure pari al prezzo di vendita nel caso in cui sia inferiore a questa cifra, riservato alle famiglie residenti in Italia con ISEE fino a 20mila euro.
Ogni nucleo familiare può ricevere il contributo una volta sola (quindi, per un solo apparecchio a famiglia). L’agevolazione si applica anche agli acquisti che vengono effettuati online presso «venditori del commercio elettronico operanti in Italia».
In tutti i casi, lo sconto è utilizzabile fino al 31 dicembre 2022 (salvo esaurimento risorse, pari a 151 milioni di euro).
Tutte le indicazioni sono contenute nel decreto MiSE-MEF del 18 ottobre 2019, attuativo delle misure previste dalla legge 205/2017, comma 1039, lettera c, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (del 18 novembre).
Bonus TV: apparecchi agevolati
Nel dettaglio, l’acquisto deve riguardare:
- apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.
Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.
In soldoni, sono incentivati i televisori e i decoder di nuova generazione. In ogni caso, verrà pubblicato un elenco dettagliato dei prodotti scontati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Bonus TV: la procedura
Sarà lo stesso acquirente ad autocertificare il risetto dei requisiti: all’atto dell’acquisto presenta una richiesta di contributo che serve anche a dichiarare che l’ISEE è sotto i 20mila euro e che nessun componente del nucleo familiare ha già utilizzato il bonus.
I venditori devono registrarsi sull’apposito servizio telematico che verrà messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale trasmetteranno i dati sulle operazioni effettuate al Ministero.
Potranno poi recuperare lo sconto mediante un credito d’imposta, esclusivamente in compensazione. Saranno forniti apposite istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con relativo codice tributo.
Nel caso in cui vengano accertate irregolarità, il contributo viene revocato. Stesso discorso per i venditori che applicano il credito d’imposta senza seguire correttamente la procedura.
Se invece la scorrettezza è più grave viene informata la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del MiSE.
Bonus tende 2020
Con la Legge di Bilancio 2019 (n.145 del 30 dicembre 2018) il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 gli sgravi e le agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli immobili, che verranno ulteriormente prorogati anche per il prossimo anno con la Legge di Bilancio 2020.
Il bonus tende, che insieme al bonus zanzariere fa parte del cosiddetto bonus schermature solari, rientra tra le detrazioni al 50% dall’IRPEF (nel caso l’installazione avvenga su immobili civili) o dall’IRES (se l’installazione avviene su immobili commerciali e impianti produttivi), da diluire in dieci anni, che trovano conferma anche per il 2020. Vediamo di cosa si tratta e come fruirne.
Il bonus tende solari consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi il 50% della spesa totale sostenuta, inclusa la manodopera, fino ad un massimo di 60.000 euro. Le spese detraibili sono quelle sostenute per l’acquisto di tende esterne ed interne necessarie alla schermatura solare della casa che rispettino i requisiti indicati nell’Alleg. M del Dlgs 311/2006.
Come per gli altri bonus fiscali sui lavori in casa, per effetto del decreto Crescita, dal 1° luglio, è possibile beneficiare anche per questo tipo di interventi dello sconto immediato in fattura, in luogo della detrazione fiscale (in merito la versione definitiva della Manovra 2020 potrebbe introdurre nuove limitazioni).
Schermatura solare
Per schermatura solare si intende un sistema di protezione dalla luce del sole e dal calore che consente una reazione variabile e controllata dell’energia e della luce alle sollecitazioni solari andando a ridurre il surriscaldamento degli ambienti, generando un conseguente risparmio energetico (si riduce la necessità di ricorrere a condizionatori e climatizzatori).
Alla luce di questa definizione, sono agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di:
- tende da sole e da interni, a rullo, per serre e così via;
- zanzariere e tende antinsetto qualora dotate di schermatura solare (per le sole zanzariere, senza schermatura solare, è prevista un’altra agevolazione: il bonus zanzariere, che presenta limiti e caratteristiche simili al bonus tende);
- infissi, persiane, tapparelle, veneziane, frangisole e così via;
- pergole con tende in tessuto o con lamelle orientabili.
Sono escluse dal bonus le tende puramente decorative.
Requisiti
Per poter presentare domanda di bonus tende, la schermatura solare deve rispettare i seguenti requisiti:
- deve essere applicata a protezione di una superficie vetrata esposta da est a ovest passando da sud (le tende installate su pareti esposte a nord non rientrano nell’agevolazione);
- deve essere applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;
- deve essere mobile, per cui deve poter essere aperta e chiusa;
- deve essere dotata di apposita documentazione che ne certifichi il fattore solare e quindi la capacità di schermatura espressa in Gtot (le tende devono avere un fattore Gtot uguale o inferiore allo 0,25, certificato da un ente idoneo, e la marchiatura Ce del produttore).
Destinatari
Il bonus tende schermatura solare 2020 può essere richiesto da chi acquista o la sostituisce una tenda o una schermatura solare e risulti essere, se persona fisica assoggettata all’IRPEF:
- proprietario dell’immobile;
- nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- inquilino in affitto;
- detentore dell’immobile in comodato;
- condomino, per gli interventi sulle parti comuni;
- nuovo titolare in caso di cessione dell’immobile.
Se soggetti giuridici assoggettati all’IRES:
- imprese;
- utilizzatore dell’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale che versano l’IRES;
- istituti autonomi per le case popolari e gli enti con le stesse finalità.
Adempimenti
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico parlante o bonifico bancario o postale online nel quale deve essere indicata la causale di legge, il codice fiscale, numero e la data della fattura e gli altri requisiti richiesti per i bonus ristrutturazioni.
Una volta conclusi gli interventi, entro i 90 giorni dalla fine dei lavori, bisogna trasmettere all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” utilizzando la procedura telematica messa a disposizione sul sito web ENEA con riferimento all’anno in cui sono terminati i lavori.
Bisogna poi conservare tutta la documentazione e dichiarare ogni anno la quota annuale (1/10) nella propria dichiarazione dei redditi. Per tutte le informazioni su come dichiarare le spese, leggi la nostra guida detrazione spese 2019.
Documentazione da conservare:
- fatture, ricevute e queitanze relative all’intervento riportanti la dicitura “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”;
- copia ricevuta bonifico parlante o online con l’indicazione della legge;
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
- originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).
Bonus zanzariere
Tra i bonus fiscali che sono stati confermati anche per il prossimo anno dalla Legge di Bilancio 2020 c’è anche il bonus zanzariere, che rientra nel bonus schermature solari del quale fa parte anche cosiddetto bonus tende.
Si tratta della detrazione IRPEF al 50% che spetta in caso di acquisto di zanzariere con schermatura solare.
Anche se si tratta di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), la scorsa Legge di Bilancio ha portato la detrazione dal 65% al 50%.
Beneficiari
Può richiedere bonus zanzariere chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile, sia che si tratti di abitazioni private, sia che si tratti di locali commerciali o produttivi (in questo caso la detrazione sarà sull’IRES e non sull’IRPEF).
Quindi, se persone fisiche assoggettate all’IRPEF:
- proprietario;
- nudo proprietario;
- usufrutto o altro diritto reale;
- affittuario;
- comodatario;
- condomini per le parti comuni.
Se soggetti giuridici assoggettati all’IRES:
- imprese;
- chi utilizza l’immobile per l’esercizio dell’attività professionale;
- associazioni tra professionisti;
- enti pubblici e privati che versano l’IRES;
- Case popolari e gli enti con le stesse finalità.
Le zanzariere acquistate deve rispettare determinati requisiti:
- devono avere la marchiatura CE(ossia, la certificazione che il prodotto è conforme agli standard comunitari di salute e sicurezza);
- devono avere un valore Gtot inferiore a 0,35certificato da un organismo autorizzato.
- Si tratta del parametro utilizzato per determinare la capacità della zanzariera di schermare la luce solare e quindi di migliorare l’efficienza energetica dell’immobile, riducendo il ricorso a climatizzatori e condizionatori. Si tratta, lo diciamo per dovere di cronaca, di un parametro che molto difficilmente le normali zanzariere riescono a rispettare, rendendo di fatto il bonus zanzariere molto difficile a ottenere, seppur ipoteticamente possibile;
- devono essere applicate aprotezione di una vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere applicate all’estero della finestra, all’interno o integrata nell’infisso.
Il tetto massimo spesa detraibile con il bonus zanzariere è di 60.000 euro.
La detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 50% dovrà poi essere ripartita, in fase di dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo.
Possono essere portate in detrazione anche le spese sostenute per l’installazione delle zanzariere, o elle tende anti-insetti, api, zanzare, mosche e pappataci.
Per ottenere il riconoscimento del bonus, le spese per acquistare le nuove finestre devono essere pagate tramite bonifico parlante, o bonifico online postale, o bancario, indicando la legge di riferimento (quella dell’Ecobonus), i dati del beneficiario e destinatario, la causale, il numero della fattura e così via.
Entro 90 giorni dal termine dei lavori è poi necessario inviare un’apposita comunicazione all’ENEA.
Tutta la documentazione attestante l’intervento dovrà essere conservata per almeno 10 anni:
- fatture e ricevute;
- copia ricevuta bonifico parlante o del bonifico online con l’indicazione del codice fiscale, dell’articolo di legge relativo all’Ecobonus fondamentale per l’applicazione della ritenuta all’8%, nome e cognome ecc.
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici;
- documentazione in originale inviata all’ENEA, debitamente firmata;
- schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID).
Come gli altri interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, anche con il bonus zanzariere è possibile ottenere uno sconto del 50% direttamente in fattura, cedendo il credito al fornitore.
Su questo punto però bisognerà attendere il testo definitivo della legge che potrebbe introdurre nella sua versione definitiva nuovi limiti.
Bonus condizionatori
La conversione in legge del Decreto Crescita comporta l’entrata in vigore di nuove agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico.
Le opzioni sono numerose, e comportano in alternativa uno sconto al momento dell’acquisto o la classica detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, con la possibilità di fruire del bonus anche senza lavori di ristrutturazione.
Si tratta di un’agevolazione che riguarda anche gli impianti di climatizzazione, motivo per cui è stato subito ribattezzato Bonus Condizionatori.
Sconto fornitura
L’articolo 10 introduce la possibilità, a partire dal 1° luglio (per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013) di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento al posto della consueta detrazione fiscale.
Bonus senza lavori
Possibile fruire, a determinate condizioni, anche di uno sconto/detrazione per l’installazione di impianti di climatizzazione.
Si tratta del cosiddetto Bonus condizionatori.
Spetta, anche senza lavori di ristrutturazione associati, in caso di acquisto di un condizionatore d’aria in pompa di calore.
Ciò significa che può essere utilizzato sia per il raffrescamento degli ambienti che per il loro riscaldamento nella stagione invernale, in integrazione o in sostituzione dell’impianto di riscaldamento già esistente.
Senza ristrutturazione, però, lo sconto o la detrazione possono essere richiesti solo se si sostituisce il vecchio impianto con un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza energetica.
La spesa massima detraibile è pari a 46.154 euro.
La detrazione IRPEF pari al 50-65% della spesa si ottiene in dichiarazione dei redditi come di consueto, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Anche le modalità di pagamento sono le consuete.
In alternativa, a partire dal 1° luglio 2019 (per effetto del Decreto Crescita) è possibile anche chiedere uno sconto corrispondente direttamente al fornitore/installatore.
Per l’acquisto di condizionatori è inoltre prevista l’IVA ridotta al 10% sulla parte del costo totale del servizio di installazione che eccede il costo del condizionatore stesso (in poche parole sulla manodopera).
Bonus con ristrutturazione
In caso di installazione di un nuovo condizionatore o di sua sostituzione abbinata ad una ristrutturazione edile la detrazione, o lo sconto immediato, è del 50% se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche non ad alta efficienza, purché consenta un risparmio energetico (es.: riducendone il fabbisogno per il riscaldamento; apportando un miglioramento termico dell’edificio; prevedendo l’installazione di pannelli solari; sostituendo impianti di climatizzazione invernale).
Il tetto massimo di spesa è pari a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2019. La detrazione spetta solo per immobili ad uso residenziale o parti comuni di condomini.
Ecobonus o eco-sconto
In caso di climatizzatori ad alta efficienza energetica che sostituiscono l’impianto di riscaldamento esistente è possibile fruire dello sconto o detrazione al 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza.
La detrazione spetta anche per uffici, capannoni, negozi e così via.
La spesa massima detraibile è pari a 46.154 euro.
Bonus mobili
In caso di ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, la normativa vigente consente di ottenere un bonus del 50%sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici A+(A per i forni), tra i quali sono compresi anche i climatizzatori.
Sostituzione infissi
Bonus ristrutturazione per la sostituzione di infissi anche in edilizia libera: l’Agenzia delle Entrate demanda la detrazione al parere del Ministero.
Si può fruire del Bonus ristrutturazioni anche in caso di sostituzione di infissi.
Questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente con l’interpello n. 383/2019, della quale però il Fisco chiede conferma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Il dubbio, non completamente chiarito dall’Amministrazione finanziario, nasce dal fatto che il Decreto SCIA 2 (Dlgs 222/2016) e il Glossario delle opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) in vigore da aprile 2018, hanno declassato questo tipo di lavori in casa da ristrutturazione a intervento di manutenzione ordinaria, facendolo rientrare tra quelli di edilizia libera.
fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate richiamato le regole per accedere al Bonus ristrutturazioni, dettate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo le quali la detrazione fiscale è riconosciuta per gli interventi di cui alle lettere a) b), c), e d) dell’art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e degli interventi di manutenzione ordinaria realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Stando a quando indicato dal Dpr 380/2001, la caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. Secondo questo parametro la sostituzione degli infissi non rientra nella manutenzione ordinaria, come invece riportato nel Glossario delle opere di edilizia libera.
Per le Entrate, dunque le modifiche introdotte dal Decreto Scia 2 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’articolo 3 del testo Unico dell’edilizia, cui l’articolo 16-bis del Tuir rimanda esplicitamente, per questo la sostituzione degli infissi dovrebbe continuare ad essere agevolata, insieme agli interventi di manutenzione ordinaria necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme.
I dubbi delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito questa interpretazione della norma precisando però che la qualificazione dell’intervento, dal punto di vista edilizio e urbanistico, presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle sue competenze.
Si è ritenuto opportuno formulare un’apposita richiesta di parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per stabilire se le modifiche intervenute in materia edilizia abbiano ridisegnato anche il confine tra gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’articolo 3 del citato testo unico.
Nel caso in cui dalla risposta fornita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dovesse emergere una differente qualificazione degli interventi edilizi vi sarebbero effetti anche ai fini dell’applicazione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche alla sostituzione, riparazione o rinnovamento degli infissi esterni con opere correlate di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna. Ora non resta che attendere la conferma o smentita, del MIT.
Eco e Sisma Bonus cumulabili
Rispondendo all’interpello n. 293/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla fruizione combinata di EcoBonus e Sisma Bonus: le agevolazioni per lavori condominiali spettano purché vi siano parti comuni a due o più unità immobiliari, distintamente accatastate.
Eco e Sisma Bonus combinati: requisiti
Il quesito posto dal contribuente riguardava l’acquisto, in comproprietà indivisa con il coniuge, di una stalla, un locale di deposito e un’autorimessa, al quale aveva fatto seguito la ristrutturazione dell’intero plesso per realizzare due unità abitative e un box pertinenziale, senza variazione di cubatura e con la stessa pianta di ingombro dell’edificio.
Veniva quindi chiesto di conoscere la possibilità di accedere alla detrazione per l’intervento combinato per la riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica dell’edificio, il limite di spesa applicabile e la possibilità di cedere il credito d’imposta.
Nel rispondere l’Agenzia ricorda in primis che, come precisato nella circolare n. 7/2018, anche un unico proprietario che possiede un intero edificio, nel quale sono rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari diversamente accatastate, ha diritto alla detrazione per le spese relative ai lavori condominiali.
In sostanza non sono richiesti più proprietari per rispettare il concetto di parti comuni, ma la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.
Nel caso esaminato, il requisito sembra soddisfatto ma viene precisato che, per accedere alle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente per intervento combinato di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus) e riqualificazione energetica (EcoBonus), è necessario che si tratti di lavori condominiali di conservazione del patrimonio edilizio esistente, ovvero che non si configuri una nuova costruzione e che ci sia il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo, premesso che, in caso di trasformazione urbanistica, è necessario avere il titolo abilitativo.
Eco e Sisma Bonus combinati: limiti di spesa
In merito al limite di spesa, l’Agenzia ricorda che la detrazione per le spese sostenute per realizzare interventi antisismici e di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici – in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 – è dell’80% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore o dell’85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
L’ammontare massimo della spesa è di 136.000 euro moltiplicato per ciascuna delle unità immobiliare costituenti l’edificio oggetto di ristrutturazione (tre nel caso specifico). Le Entrate ricordano che tale agevolazione fiscale combinata spetta in alternativa a quella prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni e per interventi di efficienza energetica (articolo 14 Dl n. 63/2013), è fruibile in dieci quote annuali di pari importo.
Eco e Sisma Bonus combinati: cessione credito
Via libera anche alla cessione del credito d’imposta, come previsto dai commi 2-ter e 2-sexies dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013, secondo le modalità previste nei provvedimenti direttoriali del 28 agosto 2017 e del 18 aprile 2019.
Proroga del bonus verde.
Un emendamento del Governo ne prolunga l’applicazione a tutto il 2020.
Si tratta della detrazione al 36%, fino a un tetto di spesa di 5mila euro, per la sistemazione a verde degli spazi condominiali che in mancanza di proroga sarebbe applicabile solo fino al 31 dicembre 2019.
Ricordiamo che in manovra ci sono le proroghe agli altri incentivi per l’edilizia: detrazione ristrutturazioni, eco bonus, bonus mobili.
C’è anche un nuovo bonus facciate, al 90%, senza imiti di spesa, che esordirà invece nel 2020.
Decreto Ambiente: taglio vecchi sussidi e nuovi bonus green
Con il Decreto Ambiente il Governo darà il via al green new deal e al riordino delle agevolazioni fiscali, con nuove misure in virtù delle quali l’Italia chiederà ulteriori margini di flessibilità all’Unione Europa in sede di Bilancio (investimenti fuori dal calcolo del deficit):
- nuovo bonus rottamazione auto,
- agevolazioni per chi rinnova il parco auto delle imprese di consegne,
- piano per il trasporto pubblico sostenibile,
- novità sulla valutazione d’impatto ambientale,
- premio per la capitale del verde.
Taglio sussidi
Secondo le anticipazioni di stampa sulle bozze del decreto ambiente – che danno il provvedimento in consiglio dei ministri entro 19 settembre – ci sarebbe un taglio delle agevolazioni fiscali definite «sussidi ambientalmente dannosi», pari al 10% all’anno.
I tagli agli sconti fiscali riguarderanno agevolazioni contenute nell’elenco dei “Sussidi ambientalmente dannosi” predisposto dal ministero dell’Ambiente.
Nel 2017, questi sussidi hanno pesato sul bilancio dello stato per 19,3 miliardi.
Significa che il taglio potrebbe liberare quasi 2 miliardo all’anno.
Il 50% dei risparmi così ottenuti verrebbe destinato a misure fiscali ambientaliste e al finanziamento di modelli sostenibili di produzione e consumo.
Bonus green
Sempre secondo le anticipazioni, nel Decreto Ambiente dovrebbe esserci posto per un nuovo bonus rottamazione auto ma solo per coloro che vivono nelle città metropolitane delle zone più inquinate e sotto infrazione Ue, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Liguria, Toscana, Molise e Sicilia.
In pratica, coinvolge Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Palermo, Catania e Messina.
Il bonus è fino a 2mila euro, riservato a chi rottama veicoli di classe euro 4 o precedenti e non acquista nuovi veicoli ad alte emissioni nei due anni successivi.
La somma può essere utilizzata per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici o servizi sostenibili (ad esempio, il car sharing).
I taxisti possono utilizzare l’incentivo per acquistare una nuova macchina elettrica, ibrida o a emissioni ridotte.
Altre misure
Valutazione di impatto ambientale: introdotta un’analisi della coerenza dell’opera ai fini dei cambiamenti climatici nell’intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica, e una Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale.
Agevolazioni anti imballaggi: contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari.
Premio città verde d’Italia: progetti e piani di gestione sostenibile delle città.
Bonus giovani genitori 2019
Il fondo riconosce ai giovani genitori disoccupati o precari una dote trasferibile ai datori di lavoro che li assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.
È rivolto ai genitori di figli minori o affidatari di minori che abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati Inps.
Si concretizza in un incentivo erogato a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche parziale) genitori precari fino a 35 anni di età, che nel proprio nucleo hanno figli minorenni (anche affidatari).
Importo erogato
Il contributo viene erogato sotto forma di conguaglio contributivo e arriva fino a 5.000 euro, per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni datore di lavoro
Destinatari
Giovani genitori di età inferiore ai 35 anni, con figli minori legittimi, naturali o adottivi, o affidatari di minori che devono essere:
- occupati con rapporto di lavoro subordinato (non a tempo indeterminato) o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- disoccupati iscritti a un centro pubblico per l’impiego in seguito alla cessazione di un rapporto di lavoro precario.
Per iscriversi alla banca dati INPS è necessario:
- avere un’età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età)
- essere genitori di figli minori(almeno uno, a prescindere dall’eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori
- essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.
Aziende
Tutti i Datori di lavoro che possono usufruire della dote messa a disposizione del fondo tranne però nelle seguenti ipotesi:
- se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale;
- se, nei mesi precedenti, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario;.
- nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata, o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
A beneficiare invece direttamente del bonus sono le imprese che assumono questi giovani precari, in particolare:
- aziende private,
- società cooperative,
- imprese sociali.
Non dimentichino le aziende che devono essere in regola con il Durc il documento unico per la regolarità contributiva e previdenziale.
Come si accede al Bonus
Per accedere al Bonus, le giovani coppie devono iscriversi giovani alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori Inps”.
Per farlo occorre devono seguire le seguenti modalità:
- accesso al sito INPS inps.it;
- Richiesta on line o numero verde 803164 del Codice Identificazione personale (PIN)
- Collegamento diretto alla sezione dei “servizi per il cittadino” del sito dell’Inps
- Compilazione di un modulo di iscrizione alla Banca dati
I datori di lavoro che intendono assumere i giovani iscritti nella “Banca Dati” devono compilare apposita istanza on-line mediante il modulo disponibile presso il Cassetto previdenziale delle Aziende del sito Inps
Bonus tiroide 2019
Per avere diritto al riconoscimento dell’invalidità è necessario che la propria patologia sia presente in una specifica tabella; in essa ad ogni patologia è assegnata una percentuale relativa alla gravità e quindi alla sua capacità invalidante.
Per poter accedere ai benefici concessi dalla legge agli invalidi bisogna raggiungere la percentuale del 33%. In pratica, se si è invalidi civili almeno al 33% si ha diritto ad alcuni aiuti (protesi gratuite, per esempio); se la percentuale di invalidità è superiore al 45% poi si viene iscritti nelle liste di lavoro per le categorie protette.
A mano a mano che cresce la percentuale di invalidità aumentano anche i benefici: con il 50% si potranno ottenere congedi per cure mediche, tra le altre cose; al 66%di invalidità scatta l’esenzione dal pagamento del ticket per le visite e gli esami legati alla patologia per cui si è ottenuta l’invalidità.
Nel caso in cui la percentuale invalidante superi il 74%, a seconda del reddito, al malato è riconosciuto il diritto a percepire un assegno che, come scritto prima, non può superare il tetto massimo di550 euro.
Gli invalidi al 100% hanno diritto all’indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità.
Bonus tiroide 2019: il caso specifico
Detto ciò, le malattie della tiroide non danno diritto all’invalidità di per sé: la sua concessione dipende, come nel resto dei casi, dalla gravità della patologia.
Nella tabella di cui prima, in particolare, è assegnata una percentuale del:
- 100% all’ipotiroidismo con grave ritardo mentale
- tra il 50% e l’80% all’iperparatiroidismo primario
- tra il 91% e il 100% per l’ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento.
Al di là delle patologie elencate, nessuna disfunzione della tiroide dà diritto ai benefici connessi all’invalidità; certo è sempre da valutare l’influenza di un disturbo alla tiroide su una patologia più grave che comporti una riduzione della capacità lavorativa.
Tuttavia, è da sottolineare che il Servizio Sanitario Nazionale concede l’esenzione dal pagamento del ticket per molti esami specifici – a prescindere dal riconoscimento dell’invalidità – a chi soffre di tiroidite autoimmune