Tutti i lavoratori che, a causa della sospensione dell’attività lavorativa nel corso del 2020, abbiano percepito prestazioni di cassa integrazione riceveranno anche la CU da parte dell’ INPS o eventualmente del Fondo bilaterale.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto, si troveranno di fronte alla doppia certificazione delle somme ben 16.336.902 lavoratori che, nel corso del 2020, hanno percepito la cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS.

Tale doppia certificazione produce l’obbligo di presentare il modello 730/2021. Verranno infatti rilasciate due certificazioni uniche:

  • la CU dall’INPS, da enti bilaterali (FSBA) o da CASSA EDILE;
  • la CU relativa ai redditi da lavoro dipendente erogati da parte del datore di lavoro, necessario per la certificazione dei redditi erogati dal datore di lavoro.

Una delle spiacevoli conseguenze previste per il lavoratore percettore di due certificazioni uniche, da parte di due datori di lavoro, o da parte del datore di lavoro e dell’INPS, è di dover fare i conti con un eventuale conguaglio a debito.

In sostanza, considerando che ciascun datore di lavoro (sostituto di imposta) applica le aliquote sulle somme dallo stesso erogato, sarà soltanto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (730) che verrà determinato il corretto importo del dovuto, sulla base del totale delle somme percepite.

Il risultato emerso dalla dichiarazione dei redditi comporterà, a seconda delle specifiche casistiche, un conguaglio a credito o debito con il rischio di dover fare i conti con un’Irpef più elevata.

A tal proposito si ricorda che il decreto Rilancio, ha introdotto un meccanismo di salvaguardia in relazione al bonus irpef erogato ai lavoratori beneficiari della cassa integrazione Covid.

Questi, anche se incapienti per effetto del minor reddito prodotto a causa della crisi conseguente all’emergenza sanitaria, conservano il diritto a beneficiare sia del bonus Renzi di 80 euro che del nuovo bonus fino a 100 euro introdotto a partire dal 1° luglio 2020.

Il meccanismo di salvaguardia è però relativo esclusivamente al bonus Irpef erogato in busta paga, in caso di incapienza. Non cambiano invece le regole ordinarie previste per il calcolo delle imposte dovute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.

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