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La detrazione riguarda le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sono esclusi gli alloggi sociali.

La detrazione dell’affitto nel modello 730/2023 consente ai titolari di contratti di locazione di recuperare una parte delle somme sostenute.

Il rimborso IRPEF è riconosciuto nel rispetto di determinati limiti di reddito e sono diverse le tipologie di detrazione spettante, sulla base di specifiche casistiche. A partire dalle spese sostenute nel 2022 è inoltre riconosciuta una particolare detrazione dell’affitto in favore dei giovani fino a 31 anni non compiuti.

La normativa in materia prevede diverse tipologie di detrazione, modulate in base al contratto stipulato, alle condizioni soggettive del beneficiario e al reddito dichiarato.

Come sopra già anticipato, nel modello 730/2023 trova spazio la nuova detrazione dell’affitto riconosciuta ai giovani fino a 31 anni di età, che per i primi quattro anni di locazione di abitazioni o parti di esse possono fruire di un rimborso pari al 20 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 2.000 euro e per un importo minimo pari a 991,60 euro.

Queste quindi le tipologie di agevolazione spettanti:

  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
  • detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione destinata a propria residenza;
  • detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
  • detrazione dell’affitto per gli studenti universitari fuori sede.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

QUANTO RECUPERI

Tipologia di contrattoRequisiti specificiImporto detrazione e limite di reddito
Abitazione principale (a canone libero)300€ fino a 15.493,71 euro di reddito;
150€ fino a 30.987,41 euro di reddito
Abitazione principale (a canone concordato)495,80€ fino a 15.493,71 euro di reddito;
247,90€ fino a 30.987,41 euro di reddito
Abitazione principale giovani da 20 a 31 anni non compiutiPer i primi quattro anni dalla stipula del contratto, abitazione diversa da quella di genitori o affidatari20 per cento del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000€ (minimo 991,60€)
Abitazione principale lavoratori trasferiti fuori regione (per i primi tre anni dal trasferimento)Titolarità di contratto di lavoro dipendente, aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro o in uno limitrofo (distante almeno 100 km dal precedente) e in regione diversa da quella di provenienza991,60€ fino a 15.493,71 euro di reddito,
495,80€ fino a 30.987,41 euro di reddito
Studenti universitari fuori sedeUniversità distante almeno 100 km dal Comune di residenza e ubicata in provincia diversa19 per cento nel limite di 2.633€ di spesa

NOVITÀ 2023Detrazione affitto nel modello 730/2023 per i giovani da 20 a 31 anni non compiuti
La detrazione dell’affitto per i giovani dai 20 ai 31 anni non compiuti è una delle novità al debutto nel modello 730/2023.
Nel dettaglio, per i giovani titolari di un contratto di locazione per un immobile, o per una parte di esso (come nel caso di affitto di stanze), il rimborso IRPEF spettante è pari al 20 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 2.000 euro e per un importo minimo di 991,60 euro.
Non sono previsti requisiti reddituali ma, per poter fruire dell’agevolazione, è necessario che:

  • l’immobile sia adibito a propria residenza;
  • che il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d’età;
  • che l’immobile affittato sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o affidatari.

La detrazione dell’affitto del 20 per cento spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Se quindi il contratto è stato stipulato nel 2022 l’agevolazione può essere fruita fino al 2025.

DETRAZIONE PER L’AFFITTO DI STUDENTI FUORI SEDE

C’è infine la casistica dei contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza. La detrazione, in tal caso, spetta nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza.

Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.

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