Tra pochi giorni scade il termine per il pagamento del saldo IMU e Tasi 2018 fissato al 17 dicembre. I contribuenti dovranno calcolare l’imposta dovuta per l’intero anno e sottrarre, quanto pagato a titolo di acconto. La norma prevede che il calcolo del saldo debba essere effettuato, tenendo conto delle aliquote deliberate dal comune per l’anno corrente, mentre l’acconto, può essere calcolato con le aliquote dell’anno precedente e versato nella misura del 50%.

Pertanto, prima di procedere al pagamento, è necessario verificare se il comune, ha deliberato nuove aliquote o agevolazioni, nel proprio regolamento. Il versamento potrà essere effettuato mediante l’utilizzo del modello F24, indicando, per ogni comune, il codice catastale il numero degli immobili e l’importo dovuto

Chi deve pagare

Sono chiamati alla cassa, per il pagamento dell’IMU, tutti i possessori di immobili, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento sulla cosa altrui, come l’usufruttuario, il titolare di diritto d’uso ecc… con esclusione dei possessori di abitazione principale non di lusso, che godono dell’esenzione anche su di una pertinenza per tipo, un box, più un posto auto e in aggiunta ad una eventuale cantina. Sono invece chiamati al pagamento dell’IMU, anche i possessori   di abitazioni principali di lusso, cioè con categoria catastali, A1, A8 ed A9.

Sono inoltre esclusi dal pagamento, i possessori di terreni agricoli situati in località montane individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e i coltivatori diretti dei fondi, indipendentemente dalla collocazione montana.

Il servizio di assistenza è attivo in tutte le nostre sedi CAF UIL della Lombardia, e ci si potrà prenotare per un appuntamento direttamente da qui.

 

Comodato a Famigliari

Sconto del 50%, da applicarsi sull’IMU dovuta dai possessori di immobili concessi in uso gratuito a familiari in linea retta di primo grado, con i seguenti requisiti:

  • Il contratto di comodato deve essere registrato;
  • L’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale e propria residenza anagrafica;
  • Il familiare proprietario, deve avere la residenza anagrafica nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • Il proprietario può possedere al massimo due immobili abitativi, posti nello stesso comune

 

Affitti a canone concordato

Riduzione del 25% per i proprietari di immobili ad uso abitativo, concessi in affitto a canone concordato, secondo la legge 431/98.

 

COME SI CALCOLA

Fabbricati

La base imponibile su cui calcolare l’IMU o la Tasi, per i fabbricati, si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e applicando il coefficiente previsto:

  • 160 per le abitazioni di categoria A, ovvero da A1 ad A11 con esclusione della categoria A10, riservata agli uffici e per le categorie, C/2, C/6 e C/7, riferite a cantine, stalle, scuderie e tettoie;
  • 140 per le categorie catastali da B1 a B8, Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, e per le categorie C3, C4 e C5, riferibili a laboratori per arti e mestieri, stabilimenti balneari o fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro;
  • 80 per la categoria A10, uffici e studi privati e per la categoria D5, istituti di credito di cambio e assicurativi;
  • 65 per gli immobili compresi tra la D1 e D10 con l’esclusione di quelli relativi alla categoria D5;
  • 55 per la categoria C1, negozi e botteghe.

Per calcolare la base imponibile di un’abitazione di categoria A3, con rendita catastale di €. 800,00, posseduta al 50% si procede come segue:

Rendita rivalutata del 5% = (800X1,05)= €. 840,00

Base Imponibile= 840 X 160 / 2 = €. 67.200,00

Alla base imponibile si applicano le aliquota IMU e Tasi, deliberate dal comune.

La base imponibile è ridotta al 50% per gli immobili di interesse storico o artistico e di quelli considerati inagibili o inutilizzabili.

Terreni Agricoli

La base imponibile per i terreni agricoli, è determinata dal valore reddito dominicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Terreni Edificabili

La base imponibile per i terreni edificabili è rappresentata dal valore venale del terreno al 1° gennaio dell’anno d’imposta.

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