La Legge di Bilancio 2020, ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2020, l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% degli oneri indicati nell’art. 15, TUIR e in altre disposizioni.
La nuova disposizione non si applica nè per gli oneri deducibili né per le detrazioni che godono di un beneficio diverso dal 19%, come ad esempio la detrazione forfettaria per chi vive in affitto o quelle riconducibili a detrazioni del 26%, 30% o 35% per i quali, tra l’altro, è già richiesta la tracciabilità dei versamenti per godere dell’agevolazione fiscale.

Dal 1° Gennaio 2020, per la dichiarazione dei redditi 2021, sarà possibile ottenere le agevolazioni del 19% solo per le spese “tracciabili” e cioè pagate con carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali e assegni.

Le spese detraibili riguardano:

• visite specialistiche sanitarie private
• rate del mutuo per detrarre gli interessi
• intermediazione per l’acquisto della
prima casa
• spese veterinarie
• spese funebri
• spese scolastiche
– nido, scuola e università
– servizi di mensa, gite scolastiche,
pre e post-scuola, assicurazioni
scolastiche
– dispositivi per gli alunni con
difficoltà di apprendimento
documentate)
• affitto per studenti fuori sede, ecc.
• spese per l’attività sportiva dei ragazzi
tra i 5 e i 18 anni
• assicurazione (vita, infortuni, ecc.)
• assistenza per non autosufficienza
• erogazioni liberali
• l’abbonamento al trasporto pubblico
• affitto abitazione principale

Due eccezioni

• medicinali e dispositivi medici (CE)
• le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o strutture in convenzione con Sistema sanitario nazionale.

DOCUMENTI
Analogamente a quanto già avviene per alcune detrazioni/deduzioni (ad esempio recupero edilizio, bonus arredo, erogazioni liberali) sarà probabilmente necessario allegare al documento di spesa anche una ricevuta di pagamento, anche se ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha fornito specifiche direttive in tal senso.

Si ritiene pertanto opportuno che venga conservata la prova del pagamento, ossia:
– la ricevuta o l’estratto della carta di debito o di credito;
– la copia del bonifico bancario o postale, o comunque

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