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Bonus ristrutturazioni 2020

Confermato nella Legge di Bilancio 2020, consiste nella possibilità di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare. In generale, l’agevolazione riguarda gli interventi per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Per quantificare la spesa sostenuta faranno fede i bonifici effettuati dal richiedente agevolazione per ogni unità immobiliare.

Detrazioni per mobili e elettrodomestici

Collegato al bonus ristrutturazioni, anche il bonus mobili è stato rinnovato per il 2020. I contribuenti che approfittano del bonus mobili possono detrarre il 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10.000 euro se effettuano lavori di ristrutturazione e comprano mobili nuovi o elettrodomestici di classe elettronica A+ e A per arredare l’immobile ristrutturato.

Anche per il bonus elettrodomestici va effettuata la trasmissione dei dati all’ENEA.

Per ottenere la detrazione fiscale, è obbligatorio comunicare i dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;
  • lavatrici.

Ecobonus 2020

  • L’ecobonus è la detrazione IRPEF o IRES riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori per il risparmio energetico su edifici esistenti.
  • Il bonus viene erogato nella forma di riduzione delle imposte dovute, in 10 rate annuali di pari importo.
  • In base al tipo di lavoro effettuato, le detrazioni vanno dal 50% al 70%, fino ad arrivare all’85% per i lavori in condominio.
  • Tra gli interventi per cui è possibile richiedere l’ecobonus ci sono i lavori di riqualificazione energetica, ad esempio l’installazione di pannelli solari, di pareti isolanti, coperture e pavimenti, ma anche infissi e schermature solari.
  • Inoltre, l’ecobonus è ammesso anche nel caso di lavori di riqualificazione su beni strumentali.

Sismabonus 2020

  • Con il sisma bonus rimane in vigore la possibilità di migliorare la classe sismica degli edifici, incrementando la sicurezza per un importo di spesa massimo di 96.000 euro all’anno per ogni unità immobiliare.
  • I contribuenti che effettueranno lavori per la riduzione del rischio sismico in edifici singoli o condomini potranno usufruire di importanti agevolazioni fiscali anche nel 2020.
  • La detrazione va dal 50% fino all’85% ed è strutturata in modo da incentivare in particolar modo quei lavori che comportano anche un risparmio energetico.
  • Tra le spese detraibili rientrano anche i costi per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
  • Lo sconto applicato verrà ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

Detrazione per giardini e terrazze

  • Il bonus verde 2020  è tra le agevolazioni prorogate con la Legge di Bilancio.
  • Con il bonus verde si ottiene la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro, per sistemare il proprio giardino o terrazzo tramite la realizzazione di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili.
  • Il bonus verde copre anche l’acquisto di piante o arbusti e il compenso per il giardiniere che si è occupato di grandi potature.

Bonus facciate 

Il bonus facciate 2020 è una delle novità assolute della Legge di Bilancio.

Consiste nella detrazione  del   90% delle  spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata). I lavori che rientrano nel bonus facciate sono quelli che fanno parte della manutenzione ordinaria, come:

  • interventi sulle strutture opache della facciata;
  • lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna.

In caso di lavori che interessano l’edificio anche dal punto di vista termico è stato posto un limite: se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata, si dovranno rispettare dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza. Di fatto, molti contribuenti a quel punto dovranno optare per il cappotto termico, che rientra tra i lavori dell’ecobonus.

I due bonus, in ogni caso, sono cumulabili.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non sono previsti limiti di spesa o di reddito per i contribuenti per accedere all’agevolazione.

Balconi

Anche nel caso dei balconi si deve considerare la zona: 1) Zone A e B: «bonus facciate» del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata. 2) Altre zone (o se mancano i requisiti per il «bonus facciate»): per i condomini detrazione del 50%; per le singole unità immobiliari il 50% per ritinteggiatura o sostituzione di materiali e finiture.

Cappotto termico

Confermati in Manovra alcuni paletti per l’indice di prestazione energetica degli edifici. Se ci si limita a pulitura o tinteggiatura esterna il bonus si ottiene integralmente. Se si decide di rifare l’intonaco di almeno il 10% della superficie della facciata sarà obbligatorio il rispetto dei requisiti di efficienza energetica e di trasmittanza che, di fatto, spinge a

scegliere un cappotto termico.

  1. Zone A e B: se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento il «bonus facciate» è del 90%. Se non raggiunge i requisiti: 50%.
  2. Altre zone: «ecobonus» del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Sul rispetto di questo requisito il Fisco si riserva il diritto di fare controlli a campione.

Lo sconto in fattura nel 2020 si potrà richiedere solo Finestre per i lavori condominiali che superano i 200.000 Per la riparazione o la sostituzioni degli infissi si può euro, mentre è stato cancellato per gli interventi di ottenere l’«ecobonus».                                                         

In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, colore e forma di finestre di edifici condominiali, la detrazione è del 50% . In caso di sostituzione con modifica di materiale, colore e forma la detrazione è del 50%; ma con l’«ecobonus», se si raggiungono i requisiti di isolamento, c’è è anche la detrazione Ires oltre a quella Irpef.

Grondaie

Per i condomini la detrazione è del 50% per riparazioni o sostituzioni; per le singole unità immobiliari è del 50% solo per nuove installazioni o sostituzioni che modificano la facciata.

Intonaci e tinteggiature

Zone A e B: per gli intonaci il «bonus facciate» è sempre del 90%, ma se l’intervento influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% della superficie dell’edificio, per avere l’agevolazione bisogna rispettare i requisiti di isolamento termico. Le tinteggiature beneficiano dell’agevolazione fiscale del 90%.

Altre zone (o per interventi che non rispettano i requisiti di isolamento termico): per i condomini detrazione del 50%; per le singole unità immobiliari detrazione del 50% se si cambia materiale o colore.

Idem per le tinteggiature.

Sconto in fattura 

Infine, ci sono novità che riguardano il tanto contestato sconto in fattura, che verrà applicato solo per i lavori condominiali che superano i 200.000 euro. La Legge di Bilancio ha completamente stravolto il meccanismo che regola lo sconto in fattura.

Inizialmente        previsto               per         ottenere              lo           sconto immediato in fattura per eco e sismabonus senza limiti di importo, la Manovra ha posto delle condizioni più favorevoli alle piccole e medie imprese.

Tracciabilità spese detraibili

Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. 

Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Utilizzo del contante 

Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro; – a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Detrazione IRPEF spese veterinarie

Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie sono detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Nessuna novità invece sulla cedolare secca commerciale, destinata ad arrivare a naturale scadenza a partire dal 1° gennaio 2020.

Unificazione IMU-TASI

Viene rivisto l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (IMU e TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

Tra i principali aspetti della nuova imposta vanno evidenziati i seguenti:

  • l’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni; – ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
  • vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
  • l’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Inoltre, viene anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali.

Per  quanto riguarda la disciplina del regime transitorio, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.  In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020.

Infine, i comuni, in deroga alle norme attualmente in vigore, possono continuare ad affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell’imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

Modello 730

Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:

– entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAFdipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.

Invece i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:

– il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; – il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; – il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; – il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; – il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Passa dal 7 al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica, mentre la disponibilità del modello precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate passa dal 15 al 30 aprile.

Canone RAI esenti gli anziani con basso reddito.

Dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l’esenzione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui. Attenzione va prestata al fatto che, con riferimento al già previsto requisito di non avere conviventi, specifica che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

hai la possibilità di ricevere, gratis, mensilmente e direttamente sulla tua casella di posta aggiornamenti sulle ultime novità fiscali, le scadenze e gli adempimenti da rispettare.


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