EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISCHIO SISMICO

ampliato il ventaglio di agevolazioni fiscali spettanti per interventi di miglioramento sugli immobili , rivedendo anche gli aspetti relativi alla cessione del credito e del cosiddetto sconto in fattura , opzioni alternative alla detrazione

detrazione potenziata del 110% sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022, per gli IACP)

  1. REQUISITO
    • Gli interventi  di efficientamento energetico eseguiti nel suo complesso, (Trainanti e Trainati) di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, devono determinare  il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio
    • Nel caso in cui  l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
    • Il Sismabonus 110%  non richiede uno specifico incremento in termini di classi di rischio sismico quanto piuttosto l’asseverazione dell’avvenuto miglioramento della prestazione antisismica della struttura.
    • Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo o utilizzati per attività produttive sia dai soggetti passivi IRPEF sia dai soggetti passivi IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili. Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
  2. IN COSA CONSISTE
    • Il superbonus consiste in un agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef il 110% delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi su alcune tipologie di immobili.
    • Il recupero delle somme viene nei 5 anni successivi a quello del sostenimento della spesa sotto forma di detrazione.
    • Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
    • Detrazione 110 %
    • spese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
    • Credito: 5 quote annuali 
    • Plus: cedibilità del credito / sconto in fattura 
  3. SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

    I beneficiari del Superbonus sono i seguenti soggetti: 

    • i condomìni per interventi eseguiti sulle parti comuni;
      le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati su non più di due unità immobiliari (resta ferma la detrazione per i lavori su parti comuni del condominio), 
    • gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali; 
    • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci ;
    • il terzo settore: ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS); 
    • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni;
    • le comunità energetiche rinnovabili.
  4. CONDOMINI
    • Per i lavori su parti comuni del condominio (anche minimo), la detrazione è attribuita ai condomini, in proporzione alle quote risultanti dalle tabelle millesimali o secondo diversi criteri previsti dal codice civile. Per il condominio minimo non è necessario, al fine dell’agevolazione, il rilascio del CF da parte dell’Agenzia.
    • Considerato che la norma attribuisce la detrazione per i lavori svolti dai condomìni, la circolare ADE n. 24/2020 esclude la detrazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
    • Se l’ intervento è effettuato sulle parti comuni del condominio e quest’ultimo è per almeno 50% della superficie ad uso residenziale, possono usufruire dell’ agevolazione possessori o detentori delle unità immobiliari (compresi immobili strumentali e beni merce) che compongono l’edificio, e quindi sia soggetti Irpef sia soggetti Ires. 
  5. PERSONE FISICHE
    • la norma ammette al beneficio le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi eseguiti su unità immobiliari. La circolare 24/2020 chiarisce che i soggetti devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’ avvio dei lavori o del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio lavori.
    • Sono ammessi a godere del beneficio:
    •  il possessore, il nudo proprietario o il titolare di diritto reale di godimento,  
    • il detentore in base ad un contratto di locazione anche finanziaria o di comodato regolarmente registrato in possesso del consenso di esecuzione dei lavori da parte del proprietario; 
    • i famigliari conviventi, i conviventi di fatto del possessore/detentore per lavori eseguiti sull’immobile nel quale viene esplicata la convivenza (non concesso in comodato  o non locato);
    • il futuro acquirente, sulla base di un contratto preliminare registrato di compravendita dell’immobile.
    • La normativa dispone che i soggetti persone fisiche, possono beneficiare delle detrazioni, per gli interventi trainanti e gli interventi di riqualificazione energetica realizzati congiuntamente, su numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
  6. SOGGETTI ESCLUSI DALLA DETRAZIONE

    SOGGETTI CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE SUPERBONUS 110%

    Con possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura

    • Titolari di redditi a tassazione separata o imposta sostitutiva (es. forfetari)
    • I soggetti in ‘no tax area’, ovvero quando l’imposta lorda non è dovuta

    Con preclusione anche dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura

    • Soggetti che non possiedono redditi imponibili (es. soggetti non fiscalmente residenti in Italia) che detengono l’immobile in comodato o locazione

IMMOBILI INTERESSATI

  • L’articolo 119 D.L. 34/2020, non indica espressamente la tipologia di immobili oggetto dell’ agevolazione, tuttavia esclude espressamente il super bonus per gli interventi eseguiti su immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
  • La circolare 24/2020 AdE, chiarisce che gli interventi sia quelli trainanti sia quelli trainati devono essere realizzati su :
  • edifici residenziali unifamiliari (unica unità immobiliare) e relative pertinenze:
  • Di proprietà esclusiva 
  • funzionalmente indipendente (dotata di impianti ad uso autonomo/esclusivo)
  • con uno o più accesso autonomo dall’esterno (un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal cortile o giardino di proprietà esclusiva);
  • destinato ad abitazione di un singolo nucleo familiare 
  • Agenzia delle entrate ha esplicitamente negato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici unifamiliari privi di sistema di riscaldamento (ad esempio case rurali).
  • unità immobiliari residenziali, funzionalmente indipendenti e con uno o più accesso autonomo dall’esterno situate all’interno di edifici plurifamiliari, nonché relative pertinenze 
  • circolare 24/2020 chiarisce che in questo caso deve verificarsi la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno. Non rileva, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare, di cui fanno parte le unità immobiliari, sia costituito o meno come condominio o disponga di parti comuni con le altre unità abitative 
  • Parti comuni di edifici condominiali .
  • Con circolare 24/2020 si chiarisce che le spese per lavori su parti comuni sono agevolabili solo se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza e pertanto se la superficie complessiva dell’unità residenziali che compongono l’edificio: 
  • è superiore al 50% possono usufruire della detrazione anche il proprietario e detentore di unità non residenziali; 
  • non superiore al 50% la detrazione per i lavori su parti comuni e messa solo in capo ai possessori o detentori delle unità residenziali .
  • la detrazione spetta anche ai soggetti possessori o detentori di sole sue pertinenze (es. box, cantine).
  • Gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici condominiali possono beneficiare della ‘maxi detrazione’ solo come ‘interventi trainati’ , pertanto l’intervento trainante deve essere necessariamente eseguiti sulle parti comuni del condominio .

il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi sostenuti (presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dei professionisti incaricati);

il visto di conformità è rilasciato:

  • Dai CAF  come ad esempio il CAFUIL
  • dagli iscritti negli albi dei commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

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